Art. 6.
(Costituzione di una banca dati).

      1. Il Ministero dei trasporti provvede a costituire una banca dati centrale per la gestione automatizzata delle informazioni relative al trasporto delle merci pericolose.
      2. La banca dati di cui al comma 1 raccoglie le comunicazioni provenienti dai diversi enti e soggetti operanti nel settore del trasporto delle merci pericolose, e in particolare dalle imprese di autotrasporto, su ciascun trasporto effettuato e sulle operazioni preliminari al trasporto stesso, secondo le indicazioni in materia adottate dal Ministero dei trasporti.
      3. In caso di emergenza, la banca dati centrale consente, attraverso una rete informativa di tipo telematico, la disponibilità delle informazioni utili agli enti e ai soggetti interessati per la gestione delle diverse fasi di emergenza.